Regolamento di rilascio
Il 1° marzo 2024 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha pubblicato la versione definitiva della revisione dell'ordinanza sull'emissione di sostanze stupefacenti. L'ordinanza sull'emissione e le seguenti informazioni sono rilevanti per le aziende che operano nel settore della produzione e del commercio, nonché dell'orticoltura e della paesaggistica.
Le modifiche entrano in vigore il 1° settembre 2024.
È vietata la vendita (immissione sul mercato) a terzi di tutte le piante elencate negli allegati, compresi l'importazione, la vendita, il noleggio, il trasporto, il deposito, lo scambio, la donazione e l'invio per l'ispezione.
Gli allegati si differenziano come segue:
L'Allegato 2.1 contiene le piante per quali l’utilizzazione diretta nell’ambiente è vietata:
Contiene tutte le disposizioni del divieto di immissione sul mercato. Inoltre, sono vietate tutte le attività quali l'uso, la trasformazione, la propagazione e la modifica. È consentito solo il controllo, ad esempio l'estirpazione, lo scavo, il taglio delle infiorescenze, il trasporto per lo smaltimento.
L'Allegato 2.2 contiene le piante di cui è vietata la messa in commercio:
È vietato fornire piante a terzi, compresi l'importazione, la vendita, il noleggio, il trasporto, l'immagazzinamento, lo scambio, la cessione e l'invio di piante per l'ispezione. La cura da parte di privati rimane consentita.
- lo svernamento avviene in serra.
- la persona o l'azienda che si occupa della pianta non ha interesse a gestire la pianta a casa o nel luogo in cui si trova.
- la stessa pianta viene restituita alla stessa persona all'inizio della primavera.
- lo svernamento viene effettuato in modo professionale. L'azienda si assicura che le piante non possano diffondersi in modo incontrollato nell'ambiente. Esempio Trachycarpus: lo svernamento professionale comporta la rimozione di tutti i fiori e i frutti.
Nota bene: gli articoli non modificati dell'Ordinanza di rilascio SR 814.911 del 10 settembre 2008 rimangono in vigore: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/de. Ad esempio, il capitolo 2, art. 4, 5 e 6, regola i requisiti generali per gli organismi nell'ambiente. Le sezioni stabiliscono che esiste un'autoregolamentazione, un obbligo di informazione e un dovere di diligenza per l'immissione sul mercato degli organismi. Consigliamo quindi di etichettare piante con potenziale invasivo con l'“etichetta per le neofite invasive” come in precedenza, per ottemperare all'obbligo di informazione se le piante sono presenti nella vostra gamma di prodotti.
Tutte le sottospecie, varietà, cultivar, ecotipi e simili di una specie vegetale indicata nell'elenco sono interessate dal divieto.
L'obbligo di diligenza si applica allo smaltimento delle parti delle piante elencate. Le talee devono essere smaltite correttamente, in particolare deve essere esclusa la propagazione, vedi anche: https://bit.ly/3vBwidH.
Non vi è alcun obbligo di controllo per le piante esistenti nei giardini.
L'importazione di piante è vietata anche ai privati.
I centri specializzati cantonali competenti, i Dipartimenti Neobiota, sono responsabili dell'attuazione e del monitoraggio delle misure: www.kvu.ch. Possono anche rispondere a domande individuali.
La Fondazione InfoFlora è riconosciuta e sostenuta dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) come centro nazionale di dati e informazioni. Sul sito www.infoflora.ch sono disponibili schede informative in formato pdf e ritratti delle singole piante.